DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 30-11-1980
                               Art. 3.

  L'esecuzione  delle  opere  per la realizzazione di una ferrovia in
concessione  non  puo'  essere iniziata senza apposita autorizzazione
rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle
regioni  o  degli  enti  locali  territoriali,  secondo le rispettive
attribuzioni.
  Detta  autorizzazione  e'  in ogni caso subordinata alla preventiva
approvazione  dei  progetti relativi alle opere di cui al primo comma
da  parte  dei  competenti  uffici  della  M.C.T.C., per i servizi di
competenza  statale,  o  degli organi regionali, previo nulla osta ai
fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per
i  servizi  rientranti  nelle attribuzioni delle regioni o degli enti
locali territoriali.
  Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia
in  concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo
comma  e'  punito  con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure
con l'arresto fino a due mesi.
  Per  le ferrovie in concessione gia' in esercizio e' vietato, senza
l'autorizzazione  di  cui al primo comma, apportare varianti rispetto
alle  caratteristiche  tecniche  dei  progetti definitivi approvati a
norma  del  secondo  comma.  Ai  trasgressori  si applica la medesima
sanzione di cui al precedente comma.
  Le  disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei
confronti  dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed
effettuati  con  autobus,  intendendosi  per tali, agli effetti delle
presenti  norme,  anche i complessi di veicoli destinati al trasporto
di persone, come definiti dal vigente codice della strada.