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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980

Art. 76

Trattamento di previdenza del personale


Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvederà a versare all'INADEL l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dello art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.