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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 627

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-1996
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Art. 4


Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano:
1) ai trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti assimilati indicati nell'art. 22, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, semprechè tali beni non siano destinati agli imprenditori obbligati a richiedere la fattura ai sensi del terzo comma dello stesso art. 22;
2) ai trasporti di beni, a fini di vendita al minuto, effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio;
3) ai trasporti, effettuati in proprio da privati non imprenditori o da altri per loro conto, di beni non eccedenti il fabbisogno familiare;
4)ai trasporti effettuati, nell'esercizio dell'impresa, dai soggetti di cui al penultimo comma dell'art. 1, o da altri per loro conto, di beni di loro produzione, dai pescatori di prodotti ittici in conto proprio, ovvero, anche da altri per conto di questi ultimi, se trattasi dei passaggi di cui al settimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del citato decreto, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; ai trasporti di beni, compresi quelli strumentali, effettuati nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da altri per loro conto, nonché ai trasporti effettuati in conto proprio dagli stessi soggetti di beni di loro produzione fino ai mercati siti nella stessa provincia o in province limitrofe;(3)
5) ai trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli spazi doganali, ovvero sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, o comunque di beni accompagnati da documenti prescritti da disposizioni di legge o di regolamento, purché contenenti gli elementi previsti nel secondo comma dell'art. 1 o integrati con essi, nonché ai trasporti dei beni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1976 e di quelli muniti di contrassegno di Stato;
6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonché ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia e campionì spediti a mezzo posta;
7) ai trasporti di
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rifiuti liquidi e solidi anche industriali, concimi organici, materiali di risulta dei lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati;
8) ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio della attività propria di prestazione di servizi, compresi i beni forniti agli utenti per la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica e l'utilizzazione del servizio telefonico, nonché ai trasporti di beni effettuati nell'esercizio dell'attività propria delle imprese di lavanderia e stireria.
8-bis) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari.
Per i trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del precedente comma, numeri 1), 4) e 8) e del penultimo comma dell'art. 1, se il trasporto è eseguito a mezzo vettore, il mittente rilascia a quello apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 793 ha disposto (con l'art. 25) che "le modificazioni apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, al n. 4, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627) sono soppresse con effetto dal 1 gennaio 1982".