DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 627

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano:
    1)  ai  trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai
soggetti  assimilati  indicati  nell'art.  22,  n. 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,   sempreche'   tali  beni  non  siano  destinati  agli
imprenditori  obbligati  a  richiedere  la fattura ai sensi del terzo
comma dello stesso art. 22;
    2)  ai trasporti di beni, a fini di vendita al minuto, effettuati
dai   soggetti   autorizzati   alla   vendita   in  forma  ambulante,
limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio;
    3)   ai   trasporti,   effettuati   in  proprio  da  privati  non
imprenditori  o  da  altri  per  loro conto, di beni non eccedenti il
fabbisogno familiare;
    4)ai   trasporti  effettuati,  nell'esercizio  dell'impresa,  dai
soggetti  di  cui al penultimo comma dell'art. 1, o da altri per loro
conto,  di  beni di loro produzione, dai pescatori di prodotti ittici
in  conto proprio, ovvero, anche da altri per conto di questi ultimi,
se  trattasi  dei  passaggi  di cui al settimo comma dell'art. 34 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni;  ai  trasporti effettuati dai soggetti che
esercitano  esclusivamente  il commercio al minuto per i movimenti di
beni  nell'ambito  della  stessa  impresa, fra i luoghi dichiarati ai
sensi  dell'articolo 35, secondo comma, del citato decreto, se questi
sono  situati  nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo;
ai   trasporti  di  beni,  compresi  quelli  strumentali,  effettuati
nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione dai
soggetti  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  34  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da altri per
loro  conto,  nonche'  ai trasporti effettuati in conto proprio dagli
stessi soggetti di beni di loro produzione fino ai mercati siti nella
stessa provincia o in province limitrofe;(3)
    5) ai trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli
spazi  doganali,  ovvero  sotto  controllo degli uffici tecnici delle
imposte   di  fabbricazione,  o  comunque  di  beni  accompagnati  da
documenti  prescritti  da  disposizioni  di  legge  o di regolamento,
purche'  contenenti gli elementi previsti nel secondo comma dell'art.
1  o  integrati  con  essi,  nonche'  ai trasporti dei beni di cui al
decreto   ministeriale   27   agosto  1976  e  di  quelli  muniti  di
contrassegno di Stato;
    6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole
destinate  a  zuccherifici,  giornali  quotidiani, libri e periodici,
campioni  gratuiti,  generi di monopolio, sale per uso alimentare per
una quantita' non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi
alla   raccolta   di   pelli  grezze  ed  altri  sottoprodotti  della
macellazione,  nonche' ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia
e campioni' spediti a mezzo posta;
    7)  ai  trasporti  di  ((...))  rifiuti  liquidi  e  solidi anche
industriali,  concimi  organici,  materiali  di  risulta  dei  lavori
edilizi, vuoti e imballaggi usati;
    8)   ai   trasporti   di  beni  e  attrezzature  utilizzati  come
strumentali per l'esercizio della attivita' propria di prestazione di
servizi,  compresi i beni forniti agli utenti per la somministrazione
di  acqua,  gas  ed  energia elettrica e l'utilizzazione del servizio
telefonico,  nonche'  ai  trasporti di beni effettuati nell'esercizio
dell'attivita' propria delle imprese di lavanderia e stireria.
  8-bis)  ai trasporti delle merci di cui e' accertata la provenienza
da o la destinazione verso altri Paesi comunitari.
  Per  i  trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del
precedente  comma, numeri 1), 4) e 8) e del penultimo comma dell'art.
1,  se il trasporto e' eseguito a mezzo vettore, il mittente rilascia
a  quello  apposita  dichiarazione  sottoscritta,  da  cui risulti il
titolo dell'esenzione.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R.  30 dicembre 1981 n. 793 ha disposto (con l'art. 25) che
"le  modificazioni  apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre 1980, n. 897, al n. 4, dell'art. 4 del
decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627) sono
soppresse con effetto dal 1 gennaio 1982".