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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 632

Costituzione di un centro residenziale presso l'Università degli studi della Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1979)
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Testo in vigore dal:  12-5-1979
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Art. 6



Gli studenti che godono di assegno di studio sono ammessi al vitto ed all'alloggio gratuiti presso il centro residenziale dietro cessione dell'assegno medesimo, nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.
Gli studenti che, pur essendo nelle condizioni di merito e di reddito per usufruire di assegno di studio, non possono goderne per mancanza di fondi, sono ammessi gratuitamente al vitto ed all'alloggio presso il centro residenziale a carico dei fondi che il Ministero della pubblica istruzione potrà assegnare in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
L'ammissione a pagamento al centro residenziale degli studenti che non sono nelle condizioni per usufruire dell'assegno di studio sarà fatta sulla base di una graduatoria formulata dalla stessa commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale della pubblica istruzione 16 ottobre 1972, con gli stessi criteri per l'ammissione all'Università di Calabria, fino alla concorrenza dei posti disponibili alle condizioni specificate nei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo.
((Gli studenti che non usufruiscono di assegno di studio per mancanza di merito scolastico, pur essendo nelle condizioni di reddito per usufruirne, dovranno versare, ove ammessi, una quota pari a quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo))
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Gli studenti che non usufruiscono dell'assegno di studio per mancanza delle condizioni di reddito, pur avendo conseguito le condizioni di merito per usufruirne, sono ammessi, a richiesta, al centro residenziale dietro versamento di una quota pari a quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo aumentata del cinquanta per cento.
Gli studenti che non usufruiscono dell'assegno di studio per mancanza delle condizioni di reddito e di merito dovranno versare una quota pari al costo pro capite dei servizi forniti e comunque non inferiore al doppio di quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo.
Per comprovati motivi gli studenti iscritti come fuori corso possono essere ammessi al centro residenziale al massimo fino al 31 luglio dell'anno accademico successivo a quello del compimento del regolare corso di studi, alle condizioni di cui ai precedenti commi quarto e sesto.