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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 632

Costituzione di un centro residenziale presso l'Università degli studi della Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1979)
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Testo in vigore dal: 5-11-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visti gli articoli 1, 11 e 15 della legge 12 marzo  1968,  n.  442,
con i quali, considerato il carattere residenziale della  Universita'
degli studi della Calabria, e' prevista la realizzazione di un centro
residenziale,  dotato  delle  necessarie  attrezzature,   ricreative,
associative  e  sanitarie,  destinato  ad  accogliere  il   personale
insegnante e non insegnante, al quale incombe l'obbligo della stabile
residenza in sede, nonche' una  quota  non  inferiore  al  70%  degli
studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione; 
  Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 80; 
  Visto l'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641; 
  Visti gli articoli 2, 13, 14 e 15  dello  statuto  dell'Universita'
degli studi della Calabria,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1971, n. 1329; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973,  n.  580,  convertito,  con
modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro; 
                               Art. 1. 
 
  Presso l'Universita' degli studi della Calabria  e'  costituito  il
centro residenziale. 
  Esso e' destinato ad  accogliere  il  personale  insegnante  e  non
insegnante in servizio presso l'Universita' stessa, nonche' una quota
non inferiore al 70% degli studenti in corso  iscritti  ai  corsi  di
laurea e di specializzazione, limitatamente alla durata dei corsi,  e
pertanto  e'  dotato   delle   necessarie   strutture   residenziali,
educative, sportive, ricreative, associative e sanitarie. 
  La permanenza degli studenti presso il  centro  residenziale  sara'
limitata al periodo compreso  tra  il  1  ottobre  ed  il  31  luglio
dell'anno successivo.