LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

Istituzione di una universita' statale in Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 7-5-1968
                              Art. 11.

  Presso l'Universita' statale in Calabria sara' realizzato un centro
residenziale   dotato   delle   necessarie   attrezzature   sportive,
ricreative,  associative  e  sanitarie destinato ad accogliere per la
durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio
presso  l'universita' nonche' una quota non inferiore al 70 per cento
degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.
  Con  decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su
proposta  del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro  per  il  tesoro,  saranno emanate le norme per disciplinare
l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del  centro;  i criteri e le
modalita'  per  l'ammissione  degli  studenti e dei laureati e per la
conservazione  del  posto  ai medesimi, nonche' per la determinazione
delle  quote  dovute  al  centro a titolo di rimborso delle spese per
l'alloggio  ed  il  mantenimento;  i  criteri  e  le modalita' per la
concessione  gratuita  al  personale  insegnante  e non insegnante d:
alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti
che   godono  di  assegno  di  studio  saranno  ammessi  al  vitto  e
all'alloggio  gratuito  dietro  cessione  dell'assegno  medesimo  nei
limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della
legge 14 febbraio 1963, n. 80.
  Il centro residenziale dell'Universita' in Calabria e' compreso fra
gli enti di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.