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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1122

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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Testo in vigore dal:  26-3-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 15, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che al secondo comma, dopo la lettera d) è aggiunto, con la lettera e) l'indirizzo politico-amministrativo.
Il sesto comma, alla lettera b), è modificato nel modo seguente:
b) per l'indirizzo politico-internazionale:
1) diritto internazionale pubblico;
2) organizzazione internazionale;
3) relazioni internazionali;
4) storia delle relazioni internazionali.
Nello stesso comma, dopo la lettera d) per l'indirizzo storico-politico, è aggiunta la lettera e) per l'indirizzo politico-amministrativo:
1) diritto amministrativo;
2) istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
3) istituzioni di diritto e procedura penale;
4) sociologia politica.
Nello stesso articolo l'elenco delle materie complementari è soppresso e sostituito dal seguente:
analisi del linguaggio politico;
antropologia culturale;
antropologia criminale;
antropologia sociale;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
demografia;
diritto anglo-americano;
diritto commerciale;
diritto degli enti locali;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto delle comunità europee;
diritto dell'economia;
diritto diplomatico e consolare;
diritto finanziario;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
diritto del lavoro;
diritto regionale;
dottrina dello Stato;
econometria;
economia applicata;
economia aziendale;
economia degli enti e delle imprese locali;
economia dei Paesi socialisti;
economia del lavoro;
economia internazionale;
economia monetaria;
economia e politica agraria;
economia e politica industriale;
economia e politica del territorio;
finanza degli enti locali;
geografia e politica economica;
giustizia amministrativa;
governo locale;
istituzioni di economia politica;
istituzioni di politiche comparate;
legislazione sociale;
matematica economica;
organizzazione economica internazionale;
pianificazione e organizzazione del territorio;
politica comparata;
programmazione economica;
psicologia sociale;
ricerca operativa;
scienza della amministrazione;
servizio sociale;
sistema politico italiano;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia della conoscenza;
sociologia del diritto;
sociologia economica;
sociologia dell'educazione;
sociologia della famiglia;
sociologia industriale;
sociologia del lavoro;
sociologia matematica e sociometria;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia religiosa;
sociologia rurale;
sociologia urbana;
storia dell'agricoltura;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia dell'America settentrionale;
storia dell'America latina;
storia antica;
storia dell'Asia moderna e contemporanea;
storia della Chiesa;
storia del Cristianesimo nell'età moderna e contemporanea;
storia e istituzioni dell'Africa;
storia e istituzioni dell'Islam;
storia del diritto italiano;
storia dei diritti dell'antichità;
storia dell'economia pre-industriale;
storia dell'economia industriale;
storia economica dell'Italia unita;
storia del giornalismo;
storia delle dottrine economiche;
storia delle istituzioni politiche;
storia medioevale;
storia dei popoli slavi;
storia dei movimenti sindacali;
storia del movimento operaio;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero politico classico;
storia del pensiero politico medioevale;
storia della storiografia;
storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teorie dello sviluppo economico;
teoria dello sviluppo politico;
antropologia economica.
L'art. 99, relativo alle norme sulla propedeuticità degli esami nel corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che il primo comma è sostituito dal seguente:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 2° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 3° corso, secondo semestre, di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.
L'art. 103, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che prima del terzultimo comma sono inclusi i seguenti:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 1° corso di analisi chimico-farmaceutica (analisi qualitativa) se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 3° corso di analisi chimico-farmaceutica (analisi dei medicamenti) se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978

Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 75