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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 62

Cave e torbiere


Le funzioni amministrative relative alla materia "cave e torbiere" concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;
b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.