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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1977, n. 116

Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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Testo in vigore dal:  1-5-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78 intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Alle categorie di personale sottoelencato, escluso il personale dirigente dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed i professori universitari, salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, è corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di lire 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:
a) dal 1 gennaio 1976: impiegati civili di ruolo e non di ruolo ed operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compreso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259; personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649; ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità; ricercatori e sperimentatori degli istituti sperimentali talassografici e direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; ricercatori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;
b) dal 1° giugno 1976: personale insegnante e non insegnante della scuola di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti;
c) dal 1° luglio 1976: personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale ammesse al beneficio di cui al precedente comma è integrato di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.