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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 970

Norme in materia di scuole aventi particolari finalità.

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Testo in vigore dal:  1-10-1976

Art. 8

Titolo di specializzazione


Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.
Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.