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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 970

Norme in materia di scuole aventi particolari finalità.

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Testo in vigore dal: 1-10-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Veduta  la  legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per  l'emanazione  di  norme  sullo  stato  giuridico  del  personale
ispettivo,  direttivo,  docente  e  non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
  Veduta  la legge 19 maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del
termine  per  l'emanazione  di  alcuni  decreti  con  valore di legge
ordinaria di cui alla predetta legge 30 luglio 1973, n. 477;
  Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge
30 luglio 1973, n. 477;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Norma generale

  Le  norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali  a  livello di circolo o di istituto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle
scuole   e   istituzioni   statali  che,  avvalendosi  di  interventi
specializzati   a   carattere  continuativo,  perseguono  particolari
finalita',  con  gli  adattamenti indicati dai successivi articoli in
relazione   alle  specifiche  esigenze  delle  scuole  e  istituzioni
medesime.