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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 802

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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Testo in vigore dal:  10-2-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 690 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia delle seguenti scuole di specializzazione:
anestesiologia e rianimazione;
chirurgia dell'infanzia;
chirurgia oncologica;
endocrinologia;
endocrinochirurgia;
igiene e medicina preventiva;
malattie dell'apparato digerente.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 691. - È istituita una scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione per il conferimento del diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione.
Art. 692. - Il numero di allievi da ammettere ad ogni anno accademico non può essere superiore a trenta: non è concessa nessuna abbreviazione del corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.
Art. 693. - La scuola ha la durata di tre anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
1) anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
2) anestesiologia;
3) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
4) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
5) internato.
2° Anno:
1) anestesiologia;
2) rianimazione;
3) terapia antalgica;
4) internato.
3° Anno:
1) rianimazione;
2) tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
3) indagini diagnostiche attinenti alle specialità;
4) internato.
Art. 694. - Gli esami di profitto sono dati per singole materie alla fine di ciascun anno di corso. Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.
Art. 695. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Art. 696. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione, contenute nel vigente statuto.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

Art. 697. - Presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia.
Art. 698. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.
Art. 699. - La scuola ha sede presso la chirurgia pediatrica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.
Art. 700. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della specialità in chirurgia è fissata in due (2) anni.
Art. 701. - Possono sostenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica, o in patologia chirurgica, o semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica, o chirurgia pediatrica.
Art. 702. - Non è ammessa l'abbreviazione di corso.
Art. 703. - Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in 20 (venti) iscritti per i due anni di corso (10 posti per anno).
Art. 704. - Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito, la ammissione sarà subordinata ad una prova di esame.
Art. 705. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre un periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.
Art. 706. - Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere servizio continuativo, in qualità di ordinari o incaricati, presso reparti di chirurgia pediatrica universitari od ospedalieri.
Art. 707. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
a) anatomia patologica e teratologia (lezioni);
b) endocrinologia infantile (conferenze);
c) clinica pediatrica (lezioni);
d) clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
e) patologia chirurgica pediatrica e semeiotica chirurgica pediatrica (lezioni);
f) diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni);
g) anestesiologia e rianimazione (conferenze).
2° Anno:
a) clinica pediatrica (lezioni);
b) clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
c) chirurgia d'urgenza nell'infanzia (conferenze);
d) otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
e) ortopedia nell'infanzia (conferenze);
f) urologia nell'infanzia (conferenze);
g) neurochirurgia infantile (conferenze);
h) chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).
Art. 708. - La frequenza alle lezioni e conferenze è obbligatoria.
Art. 709. - Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza e che abbiano svolto il periodo di internato dovranno sostenere gli esami di profitto nelle varie materie di insegnamento.
Art. 710. - Al termine del corso gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica

Art. 711. - La scuola di specializzazione in chirurgia oncologica istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, ha lo scopo di fornire al giovane laureato, che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi e di cura chirurgica delle neoplasie, un corso di perfezionamento nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore.
La scuola di chirurgia oncologica si diversifica sostanzialmente dalla scuola di oncologia per l'indirizzo squisitamente clinicopratico che la contraddistingue.
La scuola ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ed il corso degli studi ha la durata di quattro anni.
Si potranno concedere con l'approvazione della facoltà, abbreviazioni di corso soltanto in circostanze particolari quali: incarico ufficiale di insegnamento di materia clinico-chirurgica, libera docenza in materie chirurgiche, specializzazione in chirurgia generale o in oncologia, in ginecologia e ostetricia, personale sanitario di ruolo di centri di chirurgia oncologica.
Gli ammessi saranno:
6 al 1° anno
4 al 2° anno
3 al 3° anno
3 al 4° anno
16 iscritti
L'ammissione è regolata da un esame scritto consistente in un tema su argomenti di oncologia clinica.
Art. 712. - Il direttore della scuola è il professore di ruolo di semeiotica chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.
I professori incaricati di svolgere i corsi verranno scelti dal consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia di Napoli, in conformità alle norme vigenti, annualmente, su proposta del direttore della scuola.
Art. 713. - Tali insegnamenti impartiti dalla scuola nei quattro anni di insegnamento sono i seguenti:
1° Anno:
1) etiopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia;
2) anatomia ed istologia patologica dei tumori;
3) epidemiologia dei tumori;
4) oncologia clinica;
5) chirurgia oncologica (I);
6) endocrinologia oncologica.
2° Anno:
1) chirurgia oncologica (II);
2) semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);
3) principi di programmazione terapeutica;
4) oncologia ginecologica;
5) oncologia maxillo-facciale e stomatologica;
6) oncologia otorinolaringoiatrica;
7) oncologia ortopedica.
3° Anno:
1) diagnostica radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche in oncologia;
2) diagnostica citologica e diagnostica istopatologica estemporanea;
3) principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;
4) oncologia neurologica;
5) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse);
6) tecniche riparative delle funzioni e della estetica chirurgica.
4° Anno:
1) tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale;
2) tecniche chirurgiche in oncologia-apparato respiratorio e mediastino;
3) tecniche chirurgiche in oncologia-apparato urinario e genitale maschile;
4) prognosi dei vari tipi di tumori e significato dei controlli periodici dei curati;
5) endocrinochirurgia oncologica;
6) chirurgia del dolore;
7) possibilità e tecniche della riabilitazione e del recupero;
8) radio-terapia oncologica;
9) chemioterapia oncologica;
10) profilassi oncologica.
Art. 714. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e dell'internato semestrale negli istituti di: clinica chirurgica, clinica ostetrica e ginecologica, semeiotica chirurgica, radiologia, anatomia patologica.
Art. 715. - Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno durante il corso nei suddetti istituti, nonché da illustrazioni e partecipazioni agli interventi chirurgici.
Art. 716. - La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia italiani e stranieri a tenere lezioni, conferenze o seminari su argomenti di oncologia.
Art. 717. - L'allievo che non avrà ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali che saranno sostenuti alla fine di ogni anno di corso: una sessione estiva (giugno-luglio) ed una autunnale (ottobre-novembre). Alla fine del 4° anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema proposto dal direttore della scuola o da un docente della stessa.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 718. - La scuola in oggetto avrà la denominazione di scuola di specializzazione in endocrinologia.
Art. 719. - La scuola ha la durata di tre anni.
Art. 720. - Ad ogni anno accademico possono essere ammessi alla scuola sei candidati.
Art. 721. - Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare che comprende una prova scritta e una prova orale che si svolgerà entro il mese di dicembre.
Art. 722. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonché l'istituto sede della scuola (cattedra di endocrinologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia).
Art. 723. - Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 724. - Alla fine di ciascun anno accademico coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.
Art. 725. - Al termine del 3° anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre aver superato le prove d'esame dei singoli, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico o sperimentale) che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.
Art. 726. - I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.
Le materie saranno le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
fisiologia endocrina;
biochimica endocrina;
anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale) 1°;
semeiotica e diagnostica endocrine (biennale) 1°.
2° Anno:
anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale) 2°;
semeiotica e diagnostica endocrine (biennale) 2°;
patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale) 1°;
eredo-patologia endocrine.
3° Anno:
patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale) 2°;
terapia delle malattie endocrine.
Art. 727. - In aggiunta alle suddette materie vi sono, inoltre, tre insegnamenti facoltativi, di cui almeno uno, a scelta del candidato, sarà materia d'esame.
Gli esami facoltativi sono:
endocrinologia ostetrico-ginecologica;
neuroendocrinologia;
tecniche di laboratorio endocrinologiche.
Il programma di ciascun anno di corso sarà svolto in almeno 60 lezioni globali e sarà integrato da seminari, conferenze, esercitazioni.

Scuola di specalizzazione in endocrino-chirurgia

Art. 728. - La scuola in oggetto avrà la denominazione di scuola di specializzazione in endocrino-chirurgia.
Art. 729. - Titolo indispensabile per l'iscrizione alla scuola in endocrinochirurgia è il diploma di specializzazione in chirurgia generale.
Art. 730. - La scuola ha la durata di tre anni.
Art. 731. - Ad ogni anno accademico possono essere ammessi alla scuola 8 (otto) candidati.
Art. 732. - Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classificazione di un esame preliminare orale che si svolgerà entro il mese di dicembre.
Art. 733. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonché l'istituto sede della scuola (cattedra di anatomia chirurgica, seconda facoltà di medicina e chirurgia).
Art. 734. - Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi d'insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 735. - Alla fine di ciascun anno accademico, coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.
Art. 736. - Al termine del 3° anno di corso, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrino-chirurgia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove di esame dei singoli, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrino-chirurgico (clinico e sperimentale) che sarà stabilito in base agli accordi presi col direttore della scuola.
Art. 737. - I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma, potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.
Art. 738. - Le materie saranno le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia chirurgica degli organi endocrini;
2) fisiopatologia delle ghiandole a secrezione interna;
3) patologia e clinica delle ghiandole endocrine.
2° Anno:
1) chirurgia dell'ipofisi;
2) chirurgia della tiroide e delle paratiroidi;
3) chirurgia del surrene;
4) chirurgia dell'ovaio;
5) chirurgia del testicolo;
6) chirurgia del pancreas.
3° Anno:
1) radiologia delle ghiandole endocrine;
2) anestesia in endocrino-chirurgia;
3) chirurgia plastica in endocrino-chirurgia;
4) clinica chirurgica delle ghiandole a secrezione interna.
Art. 739. - Il programma di ciascun anno di corso sarà svolto in almeno 60 lezioni globali e sarà integrato da seminari, conferenze ed esercitazioni.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 740. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha un triplice ordinamento:
a) sanità pubblica;
b) igiene e medicina scolastica;
c) igiene, tecnica e direzione ospedaliera.
Il corso di studi ha la durata di anni tre e consiste in un biennio propedeutico completato da un terzo anno con differente orientamento.
L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia e all'atto dell'iscrizione, gli aspiranti devono precisare l'orientamento specialistico da loro prescelto.
Art. 741. - Orientamento degli studi.

BIENNIO PROPEDEUTICO.

1° Anno:
1) metodologia statistica e biometria;
2) educazione sanitaria;
3) psicologia;
4) microbiologia;
5) parassitologia;
6) epidemiologia e profilassi generale.
2° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie infettive;
2) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
3) patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
4) epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
5) demografia e statistica sanitaria;
6) legislazione e organizzazione sanitaria.
3° Anno:
Con orientamento di sanità pubblica:
1) approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamenti atmosferici;
2) igiene edilizia ed urbanistica;
3) igiene dell'alimentazione;
4) igiene e medicina scolastica;
5) igiene ospedaliera;
6) servizi di sanità pubblica.
Con orientamento di igiene e medicina scolastica:
1) auxologia normale e patologica;
2) epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
3) servizi di medicina scolastica;
4) elementi di psicologia e pedagogia dell'età scolare;
5) igiene dell'alimentazione;
6) assistenza parascolastica;
7) edilizia scolastica.
Con orientamento di igiene, tecnica e direzione ospedaliera:
1) storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
2) igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari;
3) organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
4) diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
5) igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti e dietologia ospedaliera;
6) selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero;
7) organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.
Gli allievi dovranno inoltre frequentare i seguenti corsi complementari e sostenere i relativi esami:

1° Anno:
chimica applicata all'igiene.

2° Anno:
fisica applicata all'igiene.

3° Anno:
Con orientamento di sanità pubblica:
malattie professionali e loro prevenzione.
Con orientamento di igiene e medicina scolastica:
genetica.
Con orientamento di igiene, tecnica e direzione ospedaliera:
radioprotezione e antinfortunistica.
I corsi saranno completati da esercitazioni pratiche e da conferenze.
Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo è obbligatorio aver sostenuto alla fine di ogni anno gli esami previsti dal piano di studi.
Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma consistenti in tre prove:
1) una prova pratica riguardante le materie per le quali nei tre anni si sono sostenute esercitazioni pratiche;
2) una prova orale su argomenti sviluppati nel corso della specializzazione;
3) la discussione di una dissertazione scritta precedentemente depositata alla segreteria della facoltà di medicina.
Art. 742. - Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a 15 (quindici) per ogni orientamento specialistico.
L'ammissione alla scuola viene regolata da un esame scritto vertente su un tema di epidemiologia e igiene generale e speciale.
Art. 743. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Il personale medico di ruolo degli istituti universitari di igiene e microbiologia, dell'amministrazione sanitaria, degli uffici comunali di igiene, dei laboratori provinciali e ospedalieri, delle direzioni sanitarie degli ospedali, potrà ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso, previo parere favorevole della facoltà su proposta del direttore della scuola. Tale iscrizione non comporta l'esonero dagli esami nelle materie del primo anno né il pagamento delle tasse relative.
Gli specialisti in igiene e medicina preventiva possono accedere ad un altro orientamento con la convalida del biennio propedeutico.
Gli specialisti in igiene generale e speciale, o titolo equipollente, iscritti alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, possono ottenere la convalida di esami già sostenuti che rientrino nel presente ordinamento di studio, previo parere favorevole del direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 744. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.
Art. 745. - La durata del corso è di quattro anni.
Il corso ha sede nell'istituto di clinica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.
Art. 746. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di nove per anno. L'ammissione avviene in base all'esito di una prova scritta di cultura medica, con attinenza alle materie dell'apparato digerente, ed alla valutazione del voto di laurea.
Art. 747. - Gli iscritti debbono:
a) seguire, durante i 4 anni, gli insegnamenti della scuola;
b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante questo quadriennio;
c) gli esami di profitto si svolgono a gruppo, in seduta unica, al termine di ogni anno di corso. Si intende che per le materie biennali (semeiotica) o triennali (clinica medica) sarà dato un esame alla fine del biennio o triennio. L'iscrizione al corso successivo è condizionata al superamento del gruppo di esami dell'anno di corso precedente.
Alla fine del quarto anno, gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami e che abbiano effettuato il tirocinio previsto nel quarto anno di corso, devono sostenere la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specializzazione. La tesi deve vertere su un argomento gastroenterologico.
Art. 748. - Le materie fondamentali di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica;
fisiopatologia;
chimica clinica;
semeiotica fisica e strumentale (biennale) 1°;
clinica medica (triennale) 1°.
2° Anno:
semeiotica fisica e strumentale (biennale) 2°;
semeiotica radiologica;
malattie del tubo digerente;
clinica medica (triennale) 2°.
3° Anno:
malattie del fegato e del pancreas;
clinica medica (triennale) 3°.
4° Anno:
tirocinio pratico da svolgersi nei reparti della clinica medica.
Le sopraelencate materie fondamentali devono essere integrate dai seguenti insegnamenti complementari, con corsi semestrali:
malattie dell'apparato digerente nell'età pediatrica (1° anno);
microbiologia e virologia (1° anno);
problemi della psichiatria in gastroenterologia (1° anno);
dietetica (2° anno);
indicazioni chirurgiche in gastroenterologia (2° anno);
terapia d'emergenza in gastroenterologia (3° anno).
Art. 749. - Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e la soprattassa annuale per gli esami di profitto saranno eguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso le facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000 a norma della legge n. 1551, art. 7, del 18 dicembre 1951. L'importo dei contributi annuali generali per il laboratorio, le esercitazioni e il materiale didattico sarà determinato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1976

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 39