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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 556

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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Testo in vigore dal:  11-12-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 384 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:
scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca che conferisce il diploma di specialista in chirurgia cardiaca;
scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria che conferisce il diploma di specialista in gerontologia e geriatria;
scuola di specializzazione in ortognatodonzia che conferisce il diploma di specialista in ortognatodonzia.
All'art. 385, concernente gli ordinamenti delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:
scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione: il numero degli iscritti è stabilito in 35 (trentacinque) per anno di corso, per un totale di 105 (cento-cinque) specializzandi;
scuola di specializzazione in chirurgia: il numero degli iscritti è stabilito in 25 (venticinque) per anno di corso, per un totale di 125 (centoventicinque) specializzandi;
scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio: il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per anno di corso, per un totale di 45 (quarantacinque) specializzandi;
scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare: il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per anno di corso, per un totale di 45 (quarantacinque) specializzandi;
scuola di specializzazione in medicina interna: il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per anno di corso, per un totale di 75 (settantacinque) specializzandi;
scuola di specializzazione in psichiatria: il numero degli iscritti è stabilito in 8 (otto) per anno di corso, per un totale di 32 (trentadue) specializzandi;
scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio: il numero degli iscritti è stabilito in 15 (quindici) per anno di corso, per un totale di 45 (quarantacinque) specializzandi.
Nello stesso art. 385 sono aggiunti gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in "chirurgia cardiaca", in "gerontologia e geriatria", in "ortognatodonzia", di cui all'art. 384.

Scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca

a) La scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca conferisce il diploma di specialista in chirurgia cardiaca. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre; non saranno consentite abbreviazioni di corso.
b) Possono aspirare alla iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o che dimostrino di aver frequentato a titolo ufficiale ed in modo continuativo un istituto universitario di chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia generale per almeno due anni.
c) Per ciascun anno accademico non possono essere ammessi alla scuola più di sei candidati: l'ammissione avviene in base a concorso, per titoli ed esami, la cui data verrà notificata nell'albo della scuola.
d) La scuola ha sede presso la clinica chirurgica dell'Università di Padova, centro di cardiochirurgia.
e) Le materie d'insegnamento della scuola sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia descrittiva e topografia dell'apparato cardio-circolatorio;
2) anatomia chirurgica del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
3) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
4) anatomia patologica del cuore e dei grossi vasi endotoracici.
2° Anno:
1) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
2) semeiologia e diagnostica clinica strumentale dell'apparato cardio-circolatorio;
3) diagnostica radiologica del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
4) patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale) I.
3° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi (biennale) II;
2) tecnica operatoria delle cardio-angiopatie;
3) anestesia e rianimazione in cardio-chirurgia;
4) principi e tecniche della circolazione extra-corporea e della ipotermia;
5) elementi di patologia e terapia medica delle cardiopatie.
f) Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti devono sostenere gli esami speciali, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato tutti gli esami speciali, ha luogo l'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alla specialità e la cui scelta sia stata concordata fra il diplomando e il direttore della scuola durante il secondo anno. La dissertazione previamente approvata dal direttore dovrà essere depositata presso la segreteria dell'Università almeno quindici giorni prima dell'esame.
g) I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola.
Se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno esclusi da ulteriori prove.
h) Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato presso la clinica chirurgica, centro di cardiochirurgia (degenze, sala operatoria, reparto rianimazione e cure intensive, reparto di diagnostica) per tutta la durata del corso. Essi hanno inoltre obbligo di frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni. Non ottemperando all'obbligo di frequenza, non si potrà ottenere attestazione necessaria all'ammissione ai singoli esami.
Dall'obbligo di internato potranno essere esentati quegli specializzandi che in qualità di assistenti od aiuti prestino effettivamente servizio presso reparti di cardiochirurgia universitari od ospedalieri.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
(durata del corso anni 3)

1° Anno:
biologia della senescenza (annuale);
fisiopatologia della senescenza (biennale) I;
semeiologia della senescenza (biennale) I;
anatomia patologica (biennale) I;
farmacologia e farmacoterapia (annuale).
2° Anno:
fisiopatologia della senescenza (biennale) II;
semeiologia della senescenza (biennale) II;
anatomia patologica (biennale) II;
clinica geriatrica e terapia (biennale) I;
chirurgia geriatrica (annuale);
radiologia e radioterapia (annuale);
neurologia (annuale).
3° Anno:
clinica geriatrica e terapia (biennale) II;
tecniche di riabilitazione (annuale);
psichiatria (annuale);
medicina sociale (annuale).
Nel terzo anno sono inoltre previste conferenze di aggiornamento su problemi speciali.
Il numero totale degli iscritti ai tre anni di corso è di 45 (quarantacinque) unità.
Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa quali fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è annessa una scuola di specializzazione in ortognatodonzia, con sede presso la clinica odontoiatrica.
Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.
La durata dei corsi è di due anni.
Il numero degli allievi è di cinque per il primo corso e di cinque per il secondo corso.
L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.
Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni.
Gli esami di profitto saranno sostenuti, per gruppi di materie, alla fine di ciascun anno. Alla fine del secondo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento proposto in precedenza dall'insegnante della materia cui la tesi si riferisce e approvato dal direttore della scuola.
La suddivisione delle materie d'insegnamento nei due anni di corso è la seguente:
1° Anno:
anatomia ed embriologia maxillo-facciale;
istologia dentale e paradentale;
fisiologia in ortognatodonzia (biennale) I;
ortodonzia (biennale) I;
genetica in ortognatodonzia;
radiologia in ortognatodonzia;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
semeiotica ortodontica.
2° Anno:
fisiologia in ortognatodonzia (biennale) II;
ortodonzia (biennale) II;
patologia stomatologica in ortodonzia;
pediatria auxologica applicata;
pedodonzia;
otorinolaringoiatria applicata;
fonoterapia.
La misura delle tasse e soprattasse per gli iscritti è la stessa prevista dall'art. 379 del vigente statuto per tutte le scuole della facoltà di medicina e cioè:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa quali fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 9