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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 687

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1987)
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Testo in vigore dal:  1-12-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonché degli alunni delle scuole materne, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito dei rispettivi territori, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.