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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 687

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1987)
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Testo in vigore dal: 1-12-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  comma  primo, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  nella riunione del 12 giugno
1973;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  la pubblica istruzione, per i lavori
pubblici e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in materia di
assistenza  scolastica  in  favore  degli alunni delle scuole e degli
istituti  di  istruzione  elementare  e  secondaria (media, classica,
scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), statali
o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato,
nonche'   degli   alunni   delle   scuole   materne,  esercitate  sia
direttamente  dagli  organi centrali e periferici dello Stato sia per
il  tramite  di  enti  ed  istituti  pubblici a carattere nazionale o
sovraprovinciale,   sono   esercitate,   nell'ambito  dei  rispettivi
territori,  dalle  province  di  Trento  e di Bolzano, ai sensi e nei
limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
31  agosto  1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente
decreto.