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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 36

Agevolazioni territoriali


I soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni indicate nel secondo comma dello art. 26 per il reddito prodotto nel Mezzogiorno o da quelle indicate negli articoli 29 e 30 per i redditi prodotti nei territori ivi considerati, fruiranno per tali redditi dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio, anche nelle ipotesi di cui allo art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, modificato con la legge 6 agosto 1967, n. 690.
Nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta sulle società stabilita dalla disposizione indicata nel terzo comma dell'art. 26 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente, sarà ridotta alla metà fino al compimento del decennio.
I soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni o all'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati stabilite dalle disposizioni indicate nell'art. 27 fruiranno, per tali redditi, dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi rispettivamente fino al compimento del ventennio o del venticinquennio.