DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1986)
Testo in vigore dal: 2-3-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.
                 Componenti positivi dell'imponibile

  Le  somme  versate  dagli  associati  o  partecipanti  a  titolo di
contributo  o  quote  associative, ad eccezione di quelle corrisposte
per  specifiche  prestazioni  rese  a tali soggetti nell'esercizio di
attivita' commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
degli  enti  indicati  nella  lettera  c) dell'art. 2. Si considerano
latte  nell'esercizio  di  attivita' commerciali anche le cessioni di
beni  e  le  prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti
verso   pagamento   di   corrispettivi  specifici,  o  di  contributi
supplementari  determinati  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse
prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  ad  esclusione  di  quelle
effettuate   in   conformita'   alle   finalita'   istituzionali   da
associazioni   politiche,   sindacali   e  di  categoria,  religiose,
assistenziali,  culturali  e sportive, anche se rese nei confronti di
associazioni  che  svolgono  la  medesima  attivita' e che per legge,
regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale
o  nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
  Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attivita': a)
cessione   di   beni  nuovi  prodotti  per  la  vendita,  escluse  le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose,    assistenziali,    culturali    e    sportive,    cedute
prevalentemente  ai  propri  associati;  b) erogazione di acqua, gas,
energia  elettrica  e  vapore;  c) gestione di fiere ed esposizioni a
carattere  commerciale;  d) gestione di spacci aziendali, gestione di
mense  e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
f)  trasporto  di  persone;  g)  organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali
e  aeroportuali;  i)  pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e
radiodiffusioni circolari.
  Non  sono invece considerate attivita' commerciali: la gestione, da
parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense
e  spacci  riservati  esclusivamente al proprio personale ed a quello
dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari
motivi  inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate
o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro,
di  garanzie  mutualistiche  e  di  servizi  concernenti il controllo
qualitativo  dei  prodotti,  compresa  l'applicazione  di  marchi  di
qualita'  ((le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in
essere   dalla   Presidenza   della   Repubblica,  dal  Senato  della
Repubblica,  dalla  Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale,
nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali)). (6) ((5))
  Non sono considerate attivita' commerciali le cessioni degli atti e
delle  pubblicazioni  parlamentari  poste  in essere dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica. (4)
  Le   plusvalenze  patrimoniali  concorrono  a  formare  il  reddito
imponibile  soltanto  se  sono  state  realizzate mediante operazioni
speculative  ai  sensi  dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, o mediante cessione di beni
destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate.
  Delle  sopravvenienze  attive si tiene conto soltanto se inerenti a
tali attivita'.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni dalla
L.  29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 4)
che la presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1974.
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.P.R. 28 dicembre 1982, n.954 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal
1 gennaio 1974.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  1982, n.953, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 28 febbraio 1983, n.53, ha disposto (con l'art. 2, comma 5)
che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1974.