DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 8-2-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
               Redditi soggetti a tassazione separata 
 
  L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non
sono componenti del reddito d'impresa: 
    a)  plusvalenze  patrimoniali  percepite  in   dipendenza   della
liquidazione o della cessione  di  aziende,  compreso  il  valore  di
avviamento, determinate a norma dell'art. 54; 
    ((b)  indennita'  percepite  per   la   perdita   di   avviamento
commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  e
successive modificazioni, nonche'  compensi  comunque  fissati  dalla
legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati
ad usi diversi da quello di abitazione)); 
    c) valore nominale delle azioni  o  quote  gratuite  ricevute,  o
aumento del valore nominale delle azioni o quote gia'  possedute,  se
costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45; 
    d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai
prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e  le  indennita'
di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47; (22) 
    e) trattamento di fine rapporto  di  cui  all'articolo  2120  del
codice  civile;   indennita'   equipollenti,   comunque   denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro  dipendente,  compresi
quelli contemplati alle lettere  a)  e  d)  dell'articolo  47,  anche
nell'ipotesi di  cui  all'articolo  2122  del  codice  civile;  altre
indennita' e somme percepite una  volta  tanto  in  dipendenza  della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso
e le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e  quelle
attribuite  a  fronte  dell'obbligo  di  non  concorrenza  ai   sensi
dell'articolo 2125 del codice civile; 
    f) indennita' percepite per la cessazione di rapporti di agenzia; 
    g) indennita' percepite per la cessazione di  altri  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle
indennita' risulti da atto di data  certa  anteriore  all'inizio  del
rapporto. 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16-17 aprile 1985, n. 104 (in
G.U. 1a s.s. 24/04/1985, n. 97-bis)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d)  e  13
del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.597  (istituzione  e  disciplina
dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3  e  53  della  Costituzione,
nella parte in cui non viene prevista la esclusione della  tassazione
anche separata dei redditi spettanti al  contribuente  costituiti  da
emolumenti arretrati per  lavoro  dipendente,  quando  tali  redditi,
sommati agli altri redditi percepiti dallo  stesso  contribuente  nei
singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.