DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 791

Interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.
Aziende a prevalente partecipazione  pubblica  per  la  realizzazione
                          degli interventi

  Entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore delle presenti norme la
regione  Veneto,  di  intesa  con  i  comuni interessati, promuove la
costituzione  di  due societa' per azioni a prevalente partecipazione
pubblica, una per Venezia e l'altra per Chioggia.
  Nella  costituzione  di  dette societa' debbono essere osservate le
seguenti disposizioni:
    ((1)  la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal
comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
    2)  la  partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a
mezzo di societa' controllate;
    3)  la  quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere
inferiore al 60 per cento)).
    4)  NUMERO  ABROGATO  DAL D.L. 29 MARZO 1995 N.96, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206;
    5)  nei  compiti  da  affidare  alle aziende sono compresi quelli
relativi  all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 11, lettere
a)  e  b)  del  presente  decreto, ivi compresi: l'acquisizione sia a
mezzo  dell'occupazione  temporanea  e  sia  mediante espropriazione,
delle  aree  e  degli  immobili  occorrenti  per  gli  interventi; la
progettazione  urbanistica  dei  comparti; la progettazione edilizia;
l'appalto e la gestione dei lavori; il regolamento dei rapporti con i
proprietari  e con i consorzi di proprietari, ivi compresa la stipula
delle convenzioni;
    6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati con atto di
concessione.