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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973, n. 50

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2003)
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Testo in vigore dal:  23-2-2003
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Art. 3

(( (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono
la residenza nel territorio della provincia di Trento) ))
((
1. Nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento.
2. I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Trento, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 1.
3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 1. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare i nominativi dei cittadini iscritti nella lista aggiunta ai comuni di loro ultima residenza.
4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che, risiedono nella provincia di Trento avendovi trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste senza avere maturato nella medesima il periodo residenziale prescritto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. A tal fine tali cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1, gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tal fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella provincia di Trento.
6. I sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.
7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della provincia di Trento il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.
))