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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973, n. 50

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2003)
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Testo in vigore dal: 23-2-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  artt.  25,  63  e  108 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro per l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

     (( (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo
         per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento)

  1.  Sono  elettori  del Consiglio provinciale di Trento i cittadini
che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  di eta' entro il giorno
stabilito  per  l'elezione,  che  non  si  trovano  in  alcuna  delle
condizioni  previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante testo unico delle leggi per
la  disciplina  dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle  liste  elettorali,  e  che  alla  data  di  pubblicazione  del
manifesto  di  convocazione  dei  comizi elettorali si trovano in una
delle seguenti condizioni:
    a)  risiedono  nella  provincia  di  Trento  ininterrottamente da
almeno un anno;
    b)   risiedono   nella   regione   Trentino-Alto   Adige/Südtirol
ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali piu' di due, anche
non continuativi, nella provincia di Trento;
    c)  risiedono  nella  provincia  di Trento e ininterrottamente da
almeno  quattro  anni  nella  regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
avendo  risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi,
nella provincia di Trento;
    d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella
provincia  di  Trento  hanno  di  qui trasferito la propria residenza
nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;
    e)  risiedono  nella  regione  Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste senza
avervi  maturato  il diritto di voto avendovi trasferito la residenza
dalla  provincia  di  Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di
cui alle lettere a), b), c) e d);
    f)  risiedono  nella  provincia  di  Trento,  avendovi nuovamente
trasferito  la  residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,
senza  aver  ivi  acquisito  il  diritto  elettorale  attivo  per  il
Consiglio  regionale  e  prima del trasferimento avevano maturato uno
dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d);
    g)  sono  elettori  residenti all'estero, secondo quanto previsto
dall'articolo 4.
  2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente
per  irreperibilita'  accertata  ai  sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989,  n.  223,  sono  elettori  del  Consiglio provinciale di Trento
purche'  si  rendano  nuovamente reperibili e siano stati in possesso
dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al
comma l alla data della cancellazione.))