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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
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Testo in vigore dal:  20-1-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti:
a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;
b) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;
c) le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;
d) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;
e) la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;
f) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;
g) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma.