DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-1973
                               Art. 5.
               Presentazione dei tipi di frazionamento

  Quando  un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento
di  particelle,  deve  essere  preventivamente presentato all'ufficio
tecnico  erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da
un  ingegnere,  architetto,  dottore  in  scienze  agrarie, geometra,
perito  edile,  perito  agrario  o  perito  agrimensore  regolarmente
iscritto  nell'albo  professionale  della  propria categoria: il tipo
deve  essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su
di  un  estratto  autenticato  della  mappa  catastale,  di  data non
anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.
  L'ufficio  tecnico erariale, accertata la conformita' del tipo alle
norme  vigenti,  ne  da'  attestazione su entrambi gli originali e ne
restituisce   uno  entro  20  giorni  dalla  data  di  presentazione.
Trascorso  tale  termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli
atti  che  danno  origine al trasferimento possono essere redatti con
riferimento  al  tipo  di  frazionamento  privo  dell'attestazione di
conformita':  in  tal  caso non e' applicabile la procedura di cui al
successivo  art.  8, quinto comma; rimane invece operante la facolta'
prevista dall'art. 9.
  Il  detto  originale restituito od una sua copia autenticata da chi
provvede  alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla
pubblicazione  di  testamento,  sottoscritto  per  accettazione dalle
parti  interessate,  deve  essere  quindi  unito al documento che da'
origine  al  trasferimento  per formarne parte integrante, sempreche'
non  siano  trascorsi piu' di sei mesi dalla data della dichiarazione
di  conformita': questa e' tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento,
fino  a  quando  non siano state introdotte in mappa variazioni delle
linee interessate dal tipo di frazionamento.
  Eventuali  altri  disegni  o  planimetrie  uniti  all'atto  che da'
origine  al  trasferimento  non possono riportare misure in contrasto
con  quelle espressamente indicate sul tipo del frazionamento ovvero,
nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno
allegato ad esso.