DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 20-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 71. 
Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica
                            di San Marino 
 
  Le disposizioni degli articoli 8 e 9  si  applicano  alle  cessioni
eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio  dello
Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui  hanno  sede
le istituzioni e gli uffici  richiamati  nella  convenzione  doganale
italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San
Marino, ed  ai  servizi  connessi,  secondo  modalita'  da  stabilire
preventivamente con decreti del Ministro per le finanze  in  base  ad
accordi con i detti Stati. 
  Per l'introduzione nel territorio dello Stato di  beni  provenienti
dallo Stato della Citta' del Vaticano, comprese le  aree  di  cui  al
primo comma, e dalla Repubblica di  San  Marino  i  contribuenti  dai
quali o per conto dei  quali  ne  e'  effettuata  l'introduzione  nel
territorio dello Stato sono  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto a norma del ((secondo comma)) dell'art. 17. (5) 
  Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica  di  San
Marino, l'imposta sul valore aggiunti sara' assunta in deposito dalla
dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla  introduzione
dei beni stessi nel suo territorio, secondo  modalita'  da  stabilire
con il decreto previsto dal primo comma. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)  che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.