DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 18.
                                 Rivalsa

      Il  soggetto  che effettua la cessione di beni o prestazione di
    servizi  imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo
    di rivalsa, al cessionario o al committente.
      Per  le  operazioni  per le quali non e' prescritta l'emissione
    della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo
    dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il
    prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale
    indicata nel quarto comma dell'art. 27.
      ((La  rivalsa  non  e'  obbligatoria  per le cessioni di cui ai
    numeri  4)  e  5)  del  secondo  comma  dell'articolo  2 e per le
    prestazioni  di  servizi  di  cui  al terzo comma, primo periodo,
    dell'articolo 3.))
      E'  nullo  ogni  patto  contrario  alle  disposizioni dei commi
    precedenti.
      Il  credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili
    oggetto  della  cessione  o  ai quali si riferisce il servizio ai
    sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo
    alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei
    mobili  del  debitore con lo stesso grado del privilegio generale
    stabilito  nell'art.  2752  del  codice  civile,  cui tuttavia e'
    posposto. (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
      Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)
    che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.