DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                  Cessioni e prestazioni accessorie 
 
  Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il  confezionamento,
la fornitura di recipienti  o  contenitori  e  le  altre  cessioni  o
prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad  una  prestazione
di servizi, effettuati direttamente dal cedente o  prestatore  ovvero
per suo  conto  e  a  sue  spese,  non  sono  soggetti  autonomamente
all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. 
  Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta,  i
corrispettivi delle  cessioni  o  prestazioni  accessorie  imponibili
concorrono a formarne la base imponibile. 
                                                              ((180)) 
 
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AGGIORNAMENTO (180) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma  4-quater)
che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si  interpretano
nel senso che esse si applicano  alle  prestazioni  di  trasporto  di
veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie  rispetto  alle
prestazioni  principali  di  trasporto   di   persone,   assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5  e  del
10 per cento, ai sensi del numero 1-ter)  della  parte  II-bis  della
tabella A e del numero 127-novies) della parte III  della  tabella  A
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  4)  che  la  presente
modifica si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura  a
partire dal 1° luglio 2017.