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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 681

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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Testo in vigore dal:  6-12-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 132 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in "Igiene ed epidemiologia", "Igiene e tecnica ospedaliera", "Medicina ed igiene scolastica" sono soppresse.
La "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale".
Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva" e in "Reumatologia" di nuova istituzione.

Gli

articoli da 156 a 163 relativi alla scuola di specializzazione in "Chirurgia dell'infanzia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

Art. 1

Art. 156. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.
Art. 157. - La durata del corso di studi per il conseguimento della specialità in chirurgia dell'infanzia è fissata in anni due.
Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica o patologia chirurgica, o semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica, o in chirurgia pediatrica.
Non è ammessa l'abbreviazione di corso.
Art. 158. - Il numero degli iscritti alla scuola è di dieci per anno di corso.
Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito per la scuola in chirurgia dell'infanzia, l'ammissione sarà subordinata ad una prova d'esame.
Art. 159. - La direzione della scuola è affidata al titolare dell'insegnamento della chirurgia pediatrica o ad una persona nominata dalla facoltà.
Art. 160. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.
Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari o ospedalieri.
Art. 161. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Anatomia patologica e teratologia (lezioni);
Endocrinologia infantile (conferenze);
Clinica pediatrica (lezioni);
Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
Diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni);
Anestesiologia e rianimazione (conferenze).

2° Anno:
Clinica pediatrica (lezioni);
Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);
Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
Ortopedia nell'infanzia (conferenze);
Urologia nell'infanzia (conferenze);
Neurochirurgia infantile (conferenze);
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

Art. 162. - La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Al termine di ciascun anno accademico, gli specializzandi, che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento.
Art. 163. - Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.
L'art. 178 relativo alla scuola di specializzazione in igiene ed epidemiologia; gli articoli 179-180 relativi alla scuola di specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera; l'art. 185 relativo alla scuola di specializzazione in medicina e igiene scolastica sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
L'art. 202 relativo alla "Scuola di specializzazione in neurochirurgia" è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 202. - La durata del corso è di quattro anni.
Il numero degli iscritti è stabilito in un massimo di sei per il primo anno di corso (totale ventiquattro iscritti).
Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
1) Neuroanatomia;
2) Neurofisiologia;
3) Semeiotica e clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica (I).
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4).

2° Anno:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica (II).
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

3° Anno:
1) Anestesiologia;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia (I);
4) Clinica neurochirurgica (III).
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2).

4° Anno:
1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia (II);
3) Clinica neurochirurgica (IV);
4) Neurotraumatologia;
5) Neurochirurgia infantile;
6) Chirurgia stereotassica;
7) Neurochirurgia spinale.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.
La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.
Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'università.
Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.
L'art. 209 relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 209. - La durata del corso è di tre anni.
Il numero dei posti è fissato in cinque per ogni anno di corso.
È obbligatoria la frequenza giornaliera per un minimo di quattro ore.
Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (1° anno);
Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° Anno:
Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2° anno);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° Anno:
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale;
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheo-broncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva" e in "Reumatologia".

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 226. - La scuola è articolata nei seguenti orientamenti:
a) sanità pubblica;
b) laboratorio;
c) igiene e tecnica (o direzione) ospedaliera;
d) igiene e medicina scolastica.
La durata del corso è di tre anni di cui i primi due comuni, il terzo differenziato per i vari orientamenti.
La scuola rilascia il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva con l'indicazione dell'orientamento prescelto.
Il numero degli iscritti è stabilito in un massimo di quindici, per il primo anno di corso.
Art. 227. - Le materie di insegnamento per il primo biennio sono:

1° Anno:
Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° Anno:
a) per l'orientamento di sanità pubblica:
Approvvigionamento idrico: raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.
b) per l'orientamento di laboratorio:
Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia ed istologia patologica.
c) per l'orientamento di igiene e tecnica ospitaliera:
Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistente ospitaliero;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.
d) per l'orientamento di igiene e medicina scolastica:
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Durante i tre anni di corso gli allievi dovranno inoltre seguire i corsi di almeno tre insegnamenti complementari da scegliersi tra i seguenti ed in rapporto con la attinenza all'orientamento prescelto:

Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologia;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 228. - La scuola ha la durata di tre anni e rilascia il diploma di specialista in reumatologia.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti disponibili per ogni anno di corso è fissato nel numero di otto. Nel caso che le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili si effettuerà una selezione per titoli ed esami.
Art. 229. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico ed articolare;
Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico ed articolare;
Biochimica dei tessuti connettivi;
Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;
Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale).

2° Anno:
Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale);
Anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;
Diagnostica radiologica;
Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);
Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale).

3° Anno
Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);
Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale);
Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;
Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.

Al termine di ogni anno di corso gli specializzandi, per ottenere l'ammissione all'anno successivo, devono superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso.
Art. 230. - È obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni. È altresì obbligatorio un periodo di internato di almeno sei mesi per ciascun anno di corso.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema precedentemente approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1972.

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 52-bis. - CARUSO