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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971, n. 18

Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/1974)
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Testo in vigore dal:  7-5-1974
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Art. 126

(Procuratori doganali)


Coloro i quali al 30 giugno 1971 risultino ammessi
((...))
ad operare in dogana in qualità di speciali procuratori di commercianti o di spedizionieri doganali, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, possono ottenere la patente di spedizioniere doganale di cui all'art. 27; il rilascio di tale patente non è condizionato al possesso del requisito di cui all'art. 28, primo comma, lettera e).
La nomina a spedizioniere doganale conferita ai sensi del precedente comma dà diritto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 24, con decorrenza dalla data di prima ammissione in dogana, ma non è titolo valido per l'iscrizione nell'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612.
L'istanza per il rilascio della patente deve essere inoltrata al Ministero delle finanze per il tramite della dogana presso la quale l'aspirante risulta ammesso ad operare: la presentazione dell'istanza abilita ad esercitare provvisoriamente l'attività di spedizioniere doganale coadiutore o dipendente, ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, primo comma, in attesa del provvedimento ministeriale.
Agli speciali procuratori iscritti, ai sensi dei precedenti commi, nell'elenco istituito con l'art. 24 è richiesto, ai fini dell'ammissione agli esami di cui all'art. 30, soltanto il possesso del titolo di studio indicato nell'art. 31; tuttavia, qualora abbiano maturato ovvero allorché avranno maturato un'anzianità di iscrizione nell'elenco di almeno sette anni, compreso nel computo il periodo fra la data di prima ammissione in dogana e quella di effettiva iscrizione nell'elenco stesso, si prescinde anche dal richiedere loro il possesso di tale unico requisito. Gli iscritti nell'elenco predetto, che al 30 giugno 1971 risultino ammessi ad operare in dogana da almeno sette anni, sono altresì esonerati dal sostenere, nella prima sessione di esami che sarà indetta in applicazione dell'art. 30, la prova scritta.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 APRILE 1974, N. 123))
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