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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. 1116

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1976)
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Testo in vigore dal:  23-10-1965

Art. 30


Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la dichiarazione di pubblica utilità per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, nonché quella di indifferibilità e d'urgenza dei relativi lavori vengono emesse dal Presidente della Giunta regionale.
Per le stesse opere, al Presidente della Giunta regionale sono devolute, altresì, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, tutte le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici, in materia di espropriazione per pubblica utilità e d'occupazione temporanea e d'urgenza.
I procedimenti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilità, all'espropriazione ed alle relative occupazioni temporanee o d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno definiti dagli organi statali competenti ai sensi delle leggi vigenti.