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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. 1116

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1976)
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Testo in vigore dal: 23-10-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
  Sentita  la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto
speciale predetto;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con  i  Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori
pubblici,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per l'industria ed il
commercio e per il turismo e lo spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  seguenti, le attribuzioni
degli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  in  materia  di
agricoltura  e  foreste,  bonifiche,  ordinamento delle minime unita'
culturali   e   ricomposizione   fondiaria,   irrigazione,  opere  di
miglioramento   agrario  e  fondiario,  zootecnia,  ittica,  economia
montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate
nel  territorio  della  Regione  dalla  Amministrazione regionale, ai
sensi  e  nei  limiti  dell'art.  8 dello Statuto approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.