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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 396

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M.

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Testo in vigore dal:  19-4-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto

l'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreti 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni; Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Art. 1


È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1963-64, contingenti per complessivi n. 2000 sottufficiali e n. 12000 graduati e comunque della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.