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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 396

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M.

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Testo in vigore dal: 19-4-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  47  e  51 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
sullo   stato   dei   sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
  Visto  l'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti  la leva marittima, approvato con regio decreti 28 luglio
1932, n. 1365 e successive modificazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di  effettuare richiami di sottufficiali,
graduati  e  comuni  del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali
esigenze per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso
delle piu' recenti armi e apparecchiature;
                               Art. 1.

  E'  data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi
per  speciali  esigenze  e  per  istruzione  nel corso dell'esercizio
1963-64, contingenti per complessivi n. 2000 sottufficiali e n. 12000
graduati  e comunque della forza in congedo appartenenti alle diverse
categorie e specialita' del C.E.M.M.