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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36

Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991)
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Testo in vigore dal:  24-2-1963

Art. 2


Per le imprese menzionate nel precedente art. 1 il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici e quanto altro attiene alla gestione dell'impresa. Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643.
Dalla detta data i legali rappresentanti delle imprese assoggettate a trasferimento assumono le funzioni di custodi di tutti i beni dell'impresa stessa con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria, amministrazione per la gestione dell'impresa.
La consegna dei beni deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, ai legali rappresentanti dell'impresa, del provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio. La comunicazione è effettuata a cura del prefetto della Provincia in cui ha sede l'impresa predetta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna.
La consegna è eseguita con l'intervento dell'intendente di finanza della Provincia ove ha sede l'impresa o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, il quale provvede alla redazione del relativo verbale e può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali
rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, l'amministratore provvisorio dell'impresa chiede al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa la nomina di un curatore nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione in possesso.