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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36

Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991)
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Testo in vigore dal:  24-2-1963

Art. 14


Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al Comitato dei Ministri e contenente la specifica indicazione delle esigenze tecniche, deve essere presentata al Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - COLOMBO - BOSCO - TREMELLONI - TRABUCCHI - SULLO - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1963

Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 44. - VILLA