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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1491

Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1966)
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Testo in vigore dal:  13-2-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 40 della legge 5 luglio 1961, n. 636, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1


All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge 5 luglio 1961, n. 635, sovraintende l'apposito Comitato, la cui composizione è stabilita dall'art. 9 della legge.
Lo stesso Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art. 30 della legge, sovraintende anche alla gestione del Fondo autonomo istituito con il titolo IV della legge.