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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1491

Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1966)
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Testo in vigore dal: 13-2-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  40  della  legge  5 luglio 1961, n. 636, concernente
disposizioni  sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle
esportazioni   di   merci   e  servizi,  alla  esecuzione  di  lavori
all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;
  Sentito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  commercio  con l'estero di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  l'industria e il
commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  All'assunzione  ed  alla  gestione  per  conto  dello  Stato  delle
garanzie  assicurative,  previste  dai  titoli  I e III della legge 5
luglio  1961,  n.  635,  sovraintende  l'apposito  Comitato,  la  cui
composizione e' stabilita dall'art. 9 della legge.
  Lo  stesso  Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art.
30  della  legge, sovraintende anche alla gestione del Fondo autonomo
istituito con il titolo IV della legge.