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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 588

Applicazione della seconda riduzione daziaria prevista dal Trattato istituente la Comunità Economica Europea ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

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Testo in vigore dal:  1-7-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, col quale è stata applicata la prima riduzione daziaria del 10% prevista dal Trattato che istituisce la predetta Comunità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, furono ridotti del 10% a decorrere dal 10 gennaio 1959, sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunità Economica Europea.
Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformità alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunità Economica Europea, riprodotta in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103.
La riduzione di cui al primo comma del presente articolo non si applica ai dazi previsti per le voci sottoindicate della vigente tariffa doganale, che continuano ad essere riscossi nella misura attualmente in vigore: n. 24.02-a; n. 28.01-d-1)-2); n. 28.15-b; n. 28.34-a-b-c; n. 28.35-a; n. 29.16-a-4)-alfa,-beta-I); n. 50.01; n. 50.02; n. 50.03; n. 50.04; n. 50.05; n. 50.06; n. 50.07; n. 50.08; n. 50.09; n. 50.10; n. 78.01-a-b; n. 79.01-a-b.