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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  1-1-1960

Art. 50



Per ogni turno di lavoro, i cantieri in cui sono occupati operai devono essere ispezionati almeno una volta dal sorvegliante.
A termine di ogni turno il sorvegliante ha l'obbligo di accertare, prima di allontanarsi dalla miniera o cava, che nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo senza autorizzazione.