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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal:  2-4-1979
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Art. 6



I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonché al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto e alla Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.
((26))

L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie, o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell'art.
51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento.
((26))

Quando i contributi siano dovuti dalle Amministrazioni dello Stato e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, può stabilire deroghe al termine per il versamento dei contributi.

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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92, ha disposto (con l'art.3) che " Il termine per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, è fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali
i contributi si riferiscono."