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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 567

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1996)
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Testo in vigore dal:  27-8-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1


Le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 6 ottobre 1950, n. 826, debbono essere rivolte all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, distintamente, per ogni singolo prodotto.
Ciascuna domanda deve indicare:
1) il nome o la ragione sociale dell'impresa;
2) il tipo del prodotto;
3) le materie prime impiegate;
4) la composizione analitica del prodotto;
5) la denominazione commerciale ed il marchio di fabbrica con il quale il prodotto sarà posto in vendita;
6) l'ubicazione degli stabilimenti nei quali si effettua la lavorazione ed il confezionamento del prodotto con la descrizione dei locali e degli impianti.
Alle domande debbono essere uniti:
a) n. 3 campioni del prodotto nella confezione definitiva di vendita;
b) n. 3 esemplari dell'etichetta con cui il prodotto verrà posto in commercio;
c) la pianta topografica, firmata da un tecnico, iscritto in un albo professionale, degli stabilimenti di lavorazione, in scala non inferiore a 1/500, salvo che, per gli stabilimenti stessi, il richiedente abbia ottenuto una precedente autorizzazione, in virtù dell'art. 1 della legge suddetta.
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per l'immissione ai commercio interno dei prodotti importati, prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge debbono portare le indicazioni stabilite nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e debbono essere corredate dei campioni e degli esemplari di etichetta, previsti nelle lettere a) e b).
A ciascuna domanda deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per l'eventuale differenza non coperta, dalle spese - effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dell'importo relativo alle spese di ispezione degli stabilimenti e di analisi dei campioni, nonché la quietanza modello 72-A ovvero l'attestazione di versamento della relativa tassa di concessione governativa sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro.
L'importo di tali spese sarà stabilito, di volta in volta, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.