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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1951, n. 742

Modificazione dell'art. 17 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 (Regolamento d'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni).

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Testo in vigore dal:  21-9-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, che approva il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Articolo

unico. L'art. 17 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente.

Art. 1

"Art. 17. - Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, determina l'aliquota dei proventi delle oblazioni che, senza eccedere la quarta parte, possa riservarsi alla concessione di premi di diligenza ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e agli ufficiali e agenti della Forza pubblica che abbiano accertato, o che comunque abbiano concorso all'accertamento delle contravvenzioni, e le modalità di assegnazione dei premi medesimi".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1951

EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 6. - CARLOMAGNO