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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1951, n. 742

Modificazione dell'art. 17 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 (Regolamento d'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni).

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Testo in vigore dal: 21-9-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  Codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
  Visto  il  regio  decreto  18  aprile  1940, n. 689, che approva il
regolamento  di  esecuzione  dei titoli I e II del libro I del Codice
postale e delle telecomunicazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  L'art. 17 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro
I  del  Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio
decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente.
  "Art.  17.  -  Il  Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto  con quello per il tesoro, determina l'aliquota dei proventi
delle oblazioni che, senza eccedere la quarta parte, possa riservarsi
alla    concessione    di    premi   di   diligenza   ai   dipendenti
dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle telecomunicazioni e agli
ufficiali  e agenti della Forza pubblica che abbiano accertato, o che
comunque  abbiano  concorso all'accertamento delle contravvenzioni, e
le modalita' di assegnazione dei premi medesimi".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 luglio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - SPATARO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 6. - CARLOMAGNO