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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 250

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2016)
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Testo in vigore dal:  27-5-1949

Art. 31


Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attività degli organi regionali e provinciali, nonché copia delle deliberazioni adottate, che siano, richiesti dal Rappresentante del Governo.
Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.