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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 250

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2016)
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Testo in vigore dal: 22-7-1956
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  lo  Statuto  speciale  per  la Sardegna, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
  Visto  le  proposte  presentate dalla Commissione paritetica di cui
all'art. 56 dello Statuto predetto;
  Udito il parere della Consulta regionale sarda;
  Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro,
per i lavori pubblici e per i trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  Consiglio  regionale  sardo  si  raduna in Cagliari in sessione
ordinaria, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.((2))
  La   convocazione   in   sessione  straordinaria  e'  disposta  dal
Presidente  del  Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci
giorni  dalla  data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta
di  cui  all'art.  20,  secondo  comma, dello Statuto speciale per la
Sardegna.
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AGGIORNAMENTO(2)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n.
20   (in   G.U.  1a  s.s.  21/07/1956,  n.  181)  ha  dichiarato  "la
illegittimita'  costituzionale  della norma contenuta nel primo comma
dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 maggio
1949,  n.  250  (Norme  di  attuazione  dello Statuto speciale per la
Sardegna)".