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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1996, n. 483

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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Testo in vigore dal:  14-8-1998
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Art. 2

Durata del contributo sugli interessi
1. Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all'art. 1, è concesso per la durata di dodici mesi dalla data di
(( erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1 ))
. Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo più lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi.