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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 novembre 1987, n. 529

Termini per l'adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli rimorchiati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1988)
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Testo in vigore dal:  11-9-1988
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

successive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, art. 15, che stabilisce l'obbligo di adozione di targhe con fondo a caratteristiche rifrangenti;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 agosto 1977, che stabilisce le caratteristiche delle nuove targhe a fondo retroriflettente;
Visti il decreto ministeriale 29 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1982, e il decreto ministeriale 11 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1982, di modifica del decreto ministeriale 25 giugno 1977 suddetto, con i quali sono stati rispettivamente stabiliti e prorogati i termini per la sostituzione delle vecchie targhe ripetitrici con le targhe ripetitrici di nuovo tipo a fondo retroriflettente;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 giugno 1983, con il quale i termini per la sostituzione delle targhe ripetitrici con quelle a fondo retroriflettente sono stati prorogati fino a nuova data da fissare mediante decreto ministeriale, in relazione ai tempi necessari all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assicurare la relativa fornitura;

Vista

la nota prot. n. 237375 in data 19 ottobre 1987, con la quale la direzione commerciale del suddetto Istituto ha comunicato di aver ultimato le spedizioni di numeri e lettere autoadesivi per targhe ripetitrici agli uffici postali designati, in prossimità delle sedi degli uffici della motorizzazione civile, per la loro vendita agli utenti; Decreta:

Art. 1

1. Le targhe ripetitrici costruite ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 giugno 1977 e quelle di cui agli articoli 324 e 330 del regolamento citato nelle premesse dovranno essere sostituite con le targhe ripetitrici di nuovo tipo fabbricate e vendute dallo Stato, di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse, secondo il seguente calendario in base all'ultima cifra del numero della targa ripetitrice:

Ultima cifra della targa Adozione targa ripetitrice retroriflettente entro il mese di
1 gennaio 1988
2 febbraio 1988
3 marzo 1988
4 aprile 1988
5 maggio 1988
6 giugno 1988
7 luglio 1988
8 agosto 1988
9 settembre 1988
2. Per le macchine operatrici trainate l'obbligo dell'adozione della targa ripetitrice di tipo retroriflettente sussisterà a partire dalla data che verrà stabilita con successivo decreto. (1)
((2))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 novembre 1987

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 novembre 1987 Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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AGGIORNAMENTO (1)
Il decreto 4 febbraio 1988, n.52 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti citato nelle premesse sono differiti di due mesi."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il decreto 20 luglio 1988, n.368 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 1987, n. 529, già differiti di due mesi dal decreto 4 febbraio 1988, n. 52, sono ulteriormente differiti di dieci mesi."