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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 10

Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
((31 dicembre 2017))
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3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimità della fruizione.
5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.
6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.
7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.