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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2003)
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Testo in vigore dal:  22-8-2001
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Art. 12

Indicatore della situazione economica
e misura dell'assegno
1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare,
((secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi))
, nonché di quanto previsto dal presente regolamento.
2. I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 11 del presente regolamento si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
4. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
5. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti.