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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 20 luglio 1989, n. 298

Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/8/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2023)
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Testo in vigore dal:  26-8-1989

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
Sentito il Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, a favore dei proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione, o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri di cui al presente decreto.
2. Le indennità, pari al 100% del valore di mercato, per il periodo che decorre dal 4 giugno 1986 al 6 luglio 1988 sono corrisposte agli aventi diritto soltanto nei casi di abbattimento già registrati ai sensi dei decreti-legge n. 594 del 29 settembre 1986; n. 86 del 14 marzo 1987; n. 205 del 25 maggio 1987 e n. 303 del 27 luglio 1987.
3. Per quanto concerne gli equidi, l'indennità anzidetta viene calcolata sulla base del valore medio degli animali delle specie cavallina ed asinina, nonché degli ibridi mulo e bardotto, utilizzati per attività agricole, forestali, per il trasporto o per la produzione della carne.