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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 aprile 1996, n. 296

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-6-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2021)
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Testo in vigore dal:  27-4-2000
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Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;
c) accertamenti medico-legali e relative documentazioni;
d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussitenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;
e) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;
f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente
situazioni private dell'impiegato;
g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
m) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
n) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.
(( n-bis. documentazione riguardante i titolari di licenze individuali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni con riferimento: ai capitolati d'oneri facenti parte integrante delle licenze; al capitale sociale ed alla composizione dell'azionariato; alle previsioni di mercato; ai programmi di investimento ))
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 1996

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 1996 Il Ministro: GAMBINO

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996

Registro n. 4 Poste, foglio n. 92